Pronto soccorso - Legislazione

Cosa dice la legge

Omissione di soccorso

La legge è molto chiara riguardo all'omissione di soccorso, essa dice che ogni cittadino di fronte ad un incidente o malore è obbligato ad intervenire altrimenti si incorre nel reato di omissione di soccorso, reato punibile penalmente con la reclusione, tale pena si aggrava se dal mancato soccorso ne deriva un peggioramento della situazione o il decesso della persona infortunata. L'articolo 593 del codice penale dice che il cittadino non è obbligato ad intervenire personalmente sopratutto se non è esperto, ma deve avvertire le autorità preposte all'intervento e cioè chiamare il 118 che è il numero per le emergenze sanitarie o in alternativa il 112 (carabinieri), il 113 (polizia), i vigili del fuoco, il medico o altri servizi d'emergenza. Se il soccorritore presta aiuto direttamente lo fa a suo rischio e pericolo, se a causa dell'intervento del soccorritore deriva un peggioramento della persona infortunata o peggio del decesso si può incorrere nei reati di lesioni personali colpose o omicidio colposo, tutti e due i reati punibili con la reclusione; il termine colposo sta ad indicare una non volontarietà dei danni arrecati, di questi danni però si è sempre responsabile per negligenze o imperizia, per questi motivi è bene non intervenire mai direttamente se non si sa cosa si sta facendo e si manca di una adeguata preparazione. Ciò detto fino a ora sta ad indicare che chi si presta a portare soccorso in prima persona deve tutelare la sua incolumità e assumersi la responsabilità dell'intervento che presta all'infortunato o gli infortunati. Bisogna anche ricordarsi che alcune manovre o azioni di soccorso come anche somministrare farmaci o praticare interventi invasivi possono essere effettuate solo da personale medico e/o infiermeristico o comunque preposto e abilitato a fare suddette operazioni, chi compie tali operazioni senza esserne preposto e/o idoneo a farle compie il reato di abuso della professione medica e se dal suo intervento ne deriva un peggioramento o peggio la morte dell'infortunato si incorre in reati penali. Tuttavia i rischi sopra citati per il soccorritore sono quietati dall'articolo 54 del codice penale, esso dice che non è punibile chi provoca un peggioramento o la morte dell'infortunato se opera in stato di necessità; ciò vuol dire che se la persona infortunata è in una situazione di grave pericolo e non si può agire altrimenti è preferibile anche un soccorso maldestro o un tentativo di soccorso che lasciare la persona infortunata a se stessa, certamente lo stato di necessità è anche un criterio soggettivo e quindi viene valutato caso per caso, ultima note l'intervento deve essere proporzionato al pericolo, ad esempio se un infortunato si trova in arresto cardiaco e il soccorritore per ripristinargli le funzioni vitali tramite il massaggio cardiaco lede delle costole molto difficilmente potra essere punibile.

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